Servizio di conciliazione

A partire dal 1 gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com, i Clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer, possono tentare di risolvere bonariamente le controversie insorte con il proprio Operatore e non risolte a livello di reclamo utilizzando la conciliazione.

Il tentativo di conciliazione è pertanto una tappa obbligatoria per il cliente per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale.

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’ARERA per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli Operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on-line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i Clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra Operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

Tutti gli Operatori, Venditori o Distributori, a eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità.

L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al Giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall’invio del reclamo, qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.

Per maggiori informazioni e per accedere al Servizio Conciliazione, consulta il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a questo link: http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen

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